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CONDIZIONI DELL INDUSTRIA ALBERGHIERA AUSTRIACA
(ÖHVB) (deliberate in occasione della 93. riunione del comitato
dellAssociazione degli Albergatori in data 23 settembre 1981) § 1 Aspetti
generali § 2 Parti contraenti § 3 Stipula contratto, Acconto § 4 Inizio
e fine soggiorno § 5 Recessione dal contratto alberghiero § 6 Messa a
disposizione di un alloggio sostitutivo § 7 Diritti dellospite § 8
Obblighi dellospite § 9 Diritti dellalbergatore § 10 Obblighi
dellalbergatore § 11 Responsabilità danni dellalbergatore § 12
Animali § 13 Prolungamento del soggiorno § 14 Termine del soggiorno §
15 Malattia o morte dellospite presso la struttura alberghiera § 16 Luogo
dadempimento e foro competente § 1 Aspetti generali Le condizioni
generali dellindustria alberghiera austriaca costituiscono il contenuto
con-trattuale sulla base del quale gli albergatori austriaci stipulano i
contratti alberghieri con i propri ospiti. Le condizioni dellindustria
alberghiera austriaca non escludono eventuali accordi speciali. § 2 Parti
contraenti (1) Come parte contraente dellalbergatore vale in caso di dubbio
lordinante anche se questo ha prenotato per altre persone o ha prenotato con
queste. (2) Le persone che si avvalgono dellalloggiamento sono ospiti ai
sensi delle condizioni contrattuali. § 3 Stipula contratto, acconto (1) Il
contratto alberghiero si perfeziona solitamente con laccettazione della
prenotazio-ne scritta o verbale dellospite da parte dellalbergatore. (2)
Può essere pattuito che lospite versi un acconto. 1 (3) Lalbergatore può
pretendere anche il pagamento anticipato di tutto il corrispettivo
pattuito. § 4 Inizio e fine del soggiorno (1) Lospite ha il diritto di
occupare le stanze prenotate a partire dalle ore 14.00 del gior-no
pattuito. (2) Lalbergatore ha il diritto di recedere dal contratto nel caso
in cui lospite non arrivi entro le ore 18.00 del giorno darrivo pattuito, a
meno che non venga pattuito un diverso orario darrivo. (3) Se lospite ha
versato un acconto, la/le stanza/ze rimangono prenotate fino alle ore 11.00 al
più tardi del giorno successivo. (4) Se una stanza viene occupata per la
prima volta solo prima delle 6 del mattino, la notte appena trascorsa conta come
primo pernottamento. (5) Le stanze prenotate devono essere liberate
dallospite entro le ore 11.00 del giorno della partenza. § 5 Recesso dal
contratto alberghiero (1) Entro al massimo tre mesi dalla data darrivo
pattuita dellospite il contratto alber-ghiero può essere sciolto (senza
addebito di alcun onere) a cura di entrambe le parti con-traenti mediante
dichiarazione unilaterale. La dichiarazione di cancellazione deve pervenire
nelle mani della parte contraente al più tardi tre mesi prima della data
darrivo pattuita dellospite. (2) Fino ad un massimo di un mese prima della
data darrivo pattuita dellospite il con-tratto alberghiero può essere sciolto
da entrambe le parti contraenti mediante dichiara-zione unilaterale, deve però
essere versato un onere di cancellazione, pari al prezzo della stanza, per tre
giorni. La dichiarazione di cancellazione deve pervenire nelle mani della
parte contraente al più tardi un mese prima della data darrivo pattuita
dellospite. (3) Nel caso in cui lospite non arrivi entro le ore 18.00 del
giorno darrivo pattuito, lalbergatore ha il diritto di recedere dal contratto,
a meno che non sia stato pattuito un diverso orario darrivo. (4) Se lospite
ha versato un acconto, la/le stanza/ze rimangono prenotate fino alle ore 11.00
al più tardi del giorno successivo. (5) Anche se lospite non occupa le
stanze prenotate o non si avvale del trattamento di pensione, nei confronti
dellalbergatore è tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito. Lalbergatore
deve però detrarre quanto da lui risparmiato in seguito al non ricorso alla sua
offerta di prestazioni oppure quanto percepito in seguito alla diversa locazione
delle stanze prenotate. Lesperienza dimostra che nella maggior parte dei
casi i risparmi conseguiti dallalbergatore, per il mancato esercizio delle sue
prestazioni, ammontano ad un 20 per-cento del prezzo della stanza e ad un 30
percento del vitto. 2 (6) Spetta allalbergatore fare tutto il possibile,
secondo le circostanze, per trovare una diversa locazione per le stanze non
occupate. (§ 1107 ABGB1). Per quanto concerne le condizioni di cancellazione
di cui ai punti 1, 2, e 5, si tratta di una raccomandazione non vincolante
dellassociazione alberghiera ai sensi del §§ 31ff della Legge sui Cartelli, la
quale è stata deferita al 26 Kt 79/03 presso la Corte dAppello di Vienna come
tribunale di cartello. § 6 Messa a disposizione di un alloggio
sostitutivo (1) Lalbergatore può mettere a disposizione dellospite un
adeguato alloggio sostitutivo quando ciò è accettabile per lospite, in
particolare se la differenza è minima e di fatto giustificata. (2) Si è in
presenza di una giustificazione di fatto ad esempio quando la stanza (o le
stanze) sono divenuti inagibili, ospiti già alloggiati protraggono il proprio
soggiorno oppu-re altri importanti misure aziendali determinano questa
soluzione. (3) Tutte le spese aggiuntive connesse alla sistemazione
sostitutiva sono a carico dellalbergatore. § 7 Diritti dellospite (1)
Con la stipula di un contratto alberghiero lospite acquisisce il diritto al
normale utiliz-zo delle stanze locate, delle strutture dellazienda
albergatrice, che sono normalmente a disposizione degli ospiti senza condizioni
particolari. (2) Lospite ha il diritto di occupare le stanze locate a
partire dalle ore 14.00 del giorno pattuito. (3) Se viene pattuito il
trattamento di pensione completa o di mezza pensione, lospite ha il diritto di
pretendere per i pasti che non consuma un vitto sostitutivo adeguato (pac-chetto
pranzo) oppure un buono, nella misura in cui lo abbia comunicato
tempestivamen-te, vale a dire entro le ore 18.00 del giorno precedente. (4)
In caso di disponibilità di prestazione da parte dellalbergatore, lospite non
ha diritto ad alcun risarcimento se non consuma i pasti pattuiti entro gli orari
pattuiti e nei locali appositamente previsti a tale scopo. § 8 Obblighi
dellospite (1) Alla conclusione del contratto alberghiero deve essere
versato il corrispettivo pattuito. Le valute straniere possono essere accettate
dallalbergatore per il pagamento, al tasso del giorno. Lalbergatore non è
tenuto ad accettare strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, come ad
esempio assegni, carte di credito, buoni, voucher ecc. Tutte le spese
connesse allaccettazione di questi titoli, come ad esempio telegrammi,
notifiche ecc. sono a carico dellospite. (2) Quando lazienda alberghiera
offre pasti o bevande, che devono essere consumati al suo interno e in sale
pubbliche, lalbergatore ha il diritto di fatturare un adeguato inden-nizzo (un
cosiddetto "onere del tappo " nel caso delle bevande). (3) Prima della messa
in funzione di apparecchiature elettriche, di proprietà degli ospiti e che non
rientrano nel fabbisogno normale del viaggiatore, occorre richiedere
lautorizzazione dellalbergatore. 1 Codice Civile Austriaco 3 (4) Per
i danni provocati dallospite valgono le norme del diritto dindennizzo danni.
Lospite risponde pertanto di ogni danno e inconveniente che lalbergatore o
terzi subi-scono a causa sua oppure per colpa dei suoi accompagnatori o di altre
persone, di cui è responsabile, e anche quando il danneggiato ha il diritto di
rivalersi per lindennizzo danni direttamente nei confronti
dellalbergatore. § 9 Diritti dellalbergatore (1) Se lospite si rifiuta
di pagare il corrispettivo dovuto oppure è in ritardo con il paga-mento, il
titolare dellazienda alberghiera ha il diritto, a garanzia del proprio credito
deri-vante dallalloggiamento e dal vitto come pure delle spese sostenute per
lospite, a trat-tenere le cose apportate (§ 970 c ABGB, diritto di
trattenere). (2) A garanzia del corrispettivo pattuito lalbergatore vanta il
diritto di pegno sugli oggetti apportati dallospite. (§ 1101 ABGB, diritto di
pegno dellalbergatore). (3) Se viene preteso un servizio in camera oppure in
orari straordinari, lalbergatore ha allora il diritto di pretendere un prezzo
speciale; questultimo deve essere indicato sulla targhetta riportante il prezzo
della stanza. Lalbergatore può rifiutare, per ragioni azien-dali, di fornire
queste prestazioni. § 10 Obblighi dellalbergatore (1) Lalbergatore è
tenuto a fornire le prestazioni pattuite nella misura standard. (2)
Prestazioni speciali dellalbergatore con obbligo di indicazione del relativo
costo, non incluse nel corrispettivo dellalloggiamento: a) Prestazioni
speciali, che possono essere fatturate a parte, come ad esempio centri di
bellezza, sauna e bagno turco, piscina, solarium, garage ecc. b) Per
lapprontamento di letti aggiuntivi o letti per bambini viene addebitato un
sup-plemento adeguato. (3) I prezzi indicati devono essere prezzi all
inclusive. § 11 Responsabilità dellalbergatore per danni (1)
Lalbergatore risponde dei danni che lospite subisce quando il danno avviene
nellambito della struttura alberghiera ed è dovuto per colpa sua o di suoi
dipendenti. (2) Responsabilità per gli oggetti apportati. Lalbergatore
risponde inoltre come custode delle cose apportate dagli ospiti fino ad un
importo massimo di Euro 1.100,--, se non dimostra che il danno non è dovuto per
colpa sua o di un suo dipendente oppure è stato causato da terzi estranei che
entrano ed escono dalla struttura. In queste circostanze lalbergatore
risponde del valore, del denaro e dei titoli fino ad un importo massimo di Euro
550,--, a meno che non abbia preso in custodia queste cose consapevole delle
loro caratteristiche oppure che il danno sia stato provocato dallo stesso o da
un suo dipendente, in tal caso egli risponde illimitatamente. Un rifiuto della
respon-sabilità mediante debita affissione non ha alcun valore giuridico. La
custodia di denaro, preziosi e titoli può essere rifiutata quando si tratta di
oggetti di un valore superiore a quanto gli ospiti della struttura interessata
danno abitualmente in custodia. Non sono validi eventuali accordi volti a
ridurre la responsabilità al di sotto di quanto previsto nei paragrafi che
precedono. Le cose si intendono date in custodia, 4 quando vengono prese
in custodia da una persona a servizio dellalbergatore oppure vengono portate in
un apposito posto indicato da tale persona (in particolare §§ 970 ff.
ABGB.) § 12 Animali (1) Gli animali possono essere ospitati nella
struttura alberghiera solo dietro precedente autorizzazione e comunque dietro
uno speciale corrispettivo. Gli animali non possono entrare nei saloni, nei
locali del ristorante e nelle sale riunione. (2) Lospite risponde dei danni
provocati dagli animali in sua compagnia, secondo le nor-me di legge vigenti per
i possessori di animali (§ 1320 ABGB). § 13 Prolungamento del soggiorno Un
prolungamento del soggiorno da parte dellospite richiede lapprovazione
dellalbergatore. § 14 Termine del soggiorno (1) Se il contratto
alberghiero è stato pattuito a tempo determinato, questo termina allo scadere
del periodo. Se lospite parte prima del previsto, lalbergatore ha il diritto
di pre-tendere lintero corrispettivo pattuito. Spetta comunque
allalbergatore di trovare una diversa locazione per le stanze non occu-pate,
secondo le circostanze. Per il resto si applicano di conseguenza le
disposizioni di cui al § 5 (5) (percen-tuale di detrazione). (2) Con la morte
dellospite termina il contratto con lalbergatore. (3) Se il contratto
alberghiero è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono
risolvere in contratto in qualsiasi momento, nel rispetto di un termine di
preav-viso di tre giorni. La risoluzione deve raggiungere la parte contraente
prima delle ore 10.00, altrimenti questo giorno non vale come primo giorno del
termine di preavviso, bensì solo il giorno successivo. (4) Se lospite non
libera la stanza entro le ore 12.00, lalbergatore è autorizzato a fattu-rare il
prezzo della stanza per un ulteriore giorno. (5) Lalbergatore è autorizzato
a risolvere con effetto immediato il contratto alberghiero, quando
lospite a) Fa un uso estremamente svantaggioso dei locali oppure con il suo
comportamento sconsiderato, indecente e negligente disturba il soggiorno dei
restanti ospiti oppure nei confronti dellalbergatore e del suo personale oppure
di una persona che vive nella struttura alberghiera si rende colpevole di un
agire sanzionabile contro la proprietà, la morale o la sicurezza; b) Viene
colpito da una malattia infettiva oppure che si protrae oltre la durata del
sog-giorno oppure è bisogno di; c) Non paga la fattura presentatagli entro un
termine accettabile. (6) Quando il perfezionamento del contratto è
impossibilitato da un evento di forza mag-giore, il contratto viene
sciolto. 5 Lalbergatore è comunque tenuto a restituire percentualmente il
corrispettivo già percepi-to, in modo che non consegua alcun profitto da tale
evenienza (§ 1447 ABGB.) § 15 Malattia oppure morte dellospite presso la
struttura alberghiera (1) Se durante il suo soggiorno presso la struttura
alberghiera lospite si ammala, lalbergatore ha il dovere di provvedere
allassistenza medica se questa è necessaria e se lospite non può farlo da
sé. (2) Lalbergatore vanta il seguente diritto al rimborso delle spese nei
confronti dellospite o, in caso di morte, nei confronti dei suoi
successori: a) Rimborso delle spese mediche non ancora saldate
dallospite; b) Per la necessaria disinfezione dei locali se così ordinato
dal medico competente; c) Rimborso in ogni caso della biancheria in generale,
della biancheria da letto e dellarredamento divenuti inutilizzabili, dietro
consegna di questi oggetti ai successori, altrimenti per la disinfezione oppure
pulizia di fondo di tutti questi oggetti; d) Per il ripristino di pareti,
oggetti darredamento, tappeti ecc. se questi si sono sporcati o danneggiati in
seguito alla malattia o la morte; e) Per la locazione della stanza se questa
non ha potuto essere usata per determinati periodi (minimo tre, massimo sette
giorni) in connessione con la malattia o la morte. § 16 Luogo adempimento e
foro competente (1) Luogo dadempimento è il luogo in cui ha sede la
struttura alberghiera. (2) Per tutte le controversie derivanti dal contratto
alberghiero viene pattuito il tribunale competente di fatto e di diritto per
lazienda alberghiera, a meno che: a) Lospite, in qualità di utente, abbia
residenza o luogo doccupazione nel territorio na-zionale; in questo caso, il
foro competente pattuito è il foro della località indicata dallospite al
momento dellarrivo; b) Lospite, in qualità di utente, ha solo una località
dimpiego nel territorio nazionale; in questo caso viene pattuita come foro
competente questa
località. _______________________________________________________________ Titolare
ed Editore Associazione industria alberghiera austriaca, 1045 Vienna, Wiedner
Hauptstraße 63. Responsabile del contenuto: Amministratrice Associazione
sig.ra Gabriele Leitner 6
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